| 
       Ai sigg. prefetti della 
      Repubblica Al sig. commissario del Governo per la provincia di 
      Trento Al sig. commissario del governo per la provincia di 
      Bolzano Al sig. presidente della giunta regionale della Valle 
      d'Aosta Al sig. comandante delle scuole centrali antincendi Al sig. 
      direttore del Centro studi ed esperienze antincendi Ai signori 
      ispettori aeroportuali e portuali dei servizi antincendi Ai signori 
      ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco Ai signori 
      comandanti provinciali dei vigili del fuoco 
      Come noto il decreto legislativo 
      n. 626/1994, e le successive modifiche ed integrazioni, impone, tra 
      l'altro, di predisporre un documento per la valutazione dei rischi nei 
      luoghi di lavoro. In particolare il decreto ministeriale 10 marzo 1998, 
      emanato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 626/1994, ha 
      fornito elementi per la valutazione di uno specifico rischio qual e' 
      appunto il rischio di incendio. Le disposizioni citate richiamano 
      l'attenzione anche sui casi in cui le persone possono essere esposte a 
      rischi particolari a causa della loro disabilita'. Cio' premesso, al 
      fine di fornire ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili 
      della sicurezza, un ausilio per tenere conto nella valutazione del rischio 
      della presenza di persone con ridotte o impedite capacita' motorie, 
      sensoriali o mentali, sono state elaborate, da questa amministrazione in 
      collaborazione con la Consulta nazionale delle persone disabili e delle 
      loro famiglie, le linee guida allegate alla presente circolare. In tali 
      linee guida, inoltre, sono forniti a scopo esemplificativo e nell'ambito 
      dei criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale 10 marzo 1998, 
      alcuni indirizzi di carattere progettuale, gestionale e di intervento 
      aventi lo scopo di migliorare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro 
      in relazione alla valutazione compiuta. Stante la rilevanza esterna 
      degli argomenti trattati nel documento allegato, si invitano le SS.LL. a 
      curarne la massima diffusione nell'ambito del territorio di competenza, 
      significando che questa amministrazione provvedera', altresi', alla sua 
      pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
      italiana. 
      Il capo Dipartimento dei Vigili 
      del fuoco del soccorso pubblico e della difesa 
civile Morcone 
      Allegato 
      MINISTERO 
      DELL'INTERNO Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e 
      della difesa civile Consulta nazionale delle persone disabili e delle 
      loro famiglie LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 
      ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO OVE SIANO PRESENTI PERSONE 
      DISABILI 
       1 INTRODUZIONE 
      1.1 Scopo Queste linee guida 
      sono state concepite nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal 
      decreto 10 marzo 1998 come ausilio ai datori di lavoro, ai professionisti 
      ed ai responsabili della sicurezza per tenere conto nella valutazione del 
      rischio della presenza (prevista dal decreto stesso), negli ambienti di 
      lavoro, di persone con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità 
      fisiche, mentali, sensoriali o motorie. In particolare, le linee guida, in 
      relazione alla valutazione del rischio ed alla conseguente scelta delle 
      misure, sono ispirate ai seguenti principi generali: - prevedere ove 
      possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), il 
      coinvolgimento degli interessati nelle diverse fasi del processo; - 
      considerare le difficoltà specifiche presenti per le persone estranee al 
      luogo di lavoro; - conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti 
      senza determinare alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori; - 
      progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano 
      organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani 
      speciali o separati da quelli degli altri lavoratori. 
      1.2 Articolazione delle linee 
      guida Secondo lo schema previsto dal D.Lgs n. 626 del 1994 e dal DM 10 
      marzo 1998, le linee guida forniscono le indicazioni necessarie per 
      svolgere una specifica analisi del rischio di incendio, indicando, a puro 
      titolo esemplificativo, alcune delle misure di tipo edilizio o 
      impiantistico che possono essere adottate per compensare i rischi 
      individuati. In tale ambito sono esposte alcune misure di carattere 
      gestionale che, integrando o sostituendo quelle edilizie ed 
      impiantistiche, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza 
      imposti dalla legge. Con un successivo documento redatto con le 
      Associazioni aderenti alla Consulta Nazionale delle Persone Disabili e 
      delle loro Famiglie saranno descritti con maggiore dettaglio, tra le altre 
      cose, i principi da tenere presente nella valutazione, i requisiti delle 
      misure individuate in queste linee guida ed alcuni suggerimenti di 
      intervento da adattare, caso per caso, alla situazione 
      riscontrata. 
       2 LA VALUTAZIONE DEL 
      RISCHIO 
      2.1 L'identificazione delle 
      caratteristiche ambientali Lo scopo della valutazione e della 
      conseguente scelta delle misure di sicurezza si intende raggiunto se nei 
      luoghi considerati risultano risolte, anche attraverso i sistemi di 
      gestione, tutte quelle condizioni che rendono difficile o impossibile alle 
      persone con limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o 
      motorie il movimento, l'orientamento, la percezione dei segnali di allarme 
      e la scelta delle azioni da intraprendere al verificarsi di una condizione 
      di emergenza. Il primo passo da compiere per conseguire tale obiettivo è 
      quello di individuare le difficoltà di carattere motorio, sensoriale o 
      cognitivo che l'ambiente può determinare, verso le quali dovrà essere 
      prestata la massima attenzione e intraprese le necessarie e adatte misure 
      di contenimento e abbattimento del rischio.. Per quanto riguarda i 
      criteri da seguire è possibile elaborare una classificazione che riguarda 
      le caratteristiche relative: - alla mobilità: - 
      all'orientamento; - alla percezione del pericolo e/o dell'allarme; - 
      all'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza. Di 
      seguito si specificano alcuni degli elementi di tipo edilizio, 
      impiantistico o gestionale che possono considerarsi rilevanti ai fini di 
      tali caratteristiche: la relativa elencazione deve essere considerata 
      puramente indicativa e non esaustiva dei problemi individuabili 
      nell'ambito del processo valutativo.
  2.1.1 LA MOBILITÀ IN CASO DI 
      EMERGENZA Gli elementi che rendono difficile la mobilità in caso di 
      emergenza possono essere individuati negli ostacoli di tipo edilizio 
      presenti nell'ambiente. In particolare, una prima sommaria elencazione può 
      comprendere: - la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi 
      orizzontali; - la non linearità dei percorsi; - la presenza di 
      passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti che possono 
      rendere tortuoso e pericoloso un percorso; - la lunghezza eccessiva dei 
      percorsi; - la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche 
      inadeguate, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello 
      dell'uscita. Insieme agli elementi puramente architettonici, possono 
      esserne considerati altri di tipo impiantistico o gestionale: - 
      presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che 
      non sono dotate di ritardo nella chiusura, al fine di consentire un loro 
      impiego e utilizzo, senza che ciò determini dei rischi nei confronti di 
      persone che necessitano di tempi più lunghi per l'attraversamento; - 
      organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in 
      modo da non determinare impedimenti ad un agevole movimento degli 
      utenti; - mancanza di misure alternative (di tipo sia edilizio che 
      gestionale) all'esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti posti 
      al piano diverso da quello dell'uscita. 
      2.1.2 L'ORIENTAMENTO IN CASO DI 
      EMERGENZA Al verificarsi di una situazione di emergenza la capacità di 
      orientamento può essere resa difficile dall'inadeguatezza della 
      segnaletica presente in rapporto all'ambiente o alla conoscenza di questo 
      da parte delle persone. La relativa valutazione deve essere svolta anche 
      tenendo conto della capacità individuale di identificare i percorsi (e le 
      porte) che conducono verso luoghi sicuri e del fatto che questi devono 
      essere facilmente fruibili anche da parte di persone estranee al 
      luogo. In tale ambito è necessario valutare anche la mancanza di misure 
      alternative (edilizie, impiantistiche o gestionali) rispetto alla 
      cartellonistica, che è basata esclusivamente sui segnali visivi. Questa, 
      infatti, viene usualmente utilizzata come unico strumento di orientamento, 
      ma costituisce solo una parte della segnaletica di sicurezza, così come 
      definita nell'art. 1.2.a del D.Lgs. 493/96, che considera la necessità di 
      elaborare modalità di segnalazione che utilizzino più canali 
      sensoriali. Infine, i segnali visivi devono poter soddisfare in pieno 
      l'esigenza di orientamento dei soggetti (es, quelli non udenti) che 
      possono avvalersi solo di questo canale sensoriale.
  2.1.3 LA 
      PERCEZIONE DELL'ALLARME E DEL PERICOLO La percezione dell'allarme o del 
      pericolo può essere resa difficile dall'inadeguatezza dei relativi sistemi 
      di segnalazione. In particolare, é frequente il caso in cui deve rientrare 
      nella valutazione la mancanza di misure alternative ai segnali acustici. 
      Inoltre, anche per quanto riguarda i segnali acustici, deve essere 
      valutato il segnale in rapporto al messaggio da trasmettere: in relazione 
      all'ambiente, ai rischi e alla conoscenza degli ambienti da parte delle 
      persone, anche il messaggio trasmesso con dispositivi sonori deve essere 
      percettibile e comprensibile da tutti ivi comprese le persone estranee al 
      luogo. È necessario, altresì, che l'allarme e il pericolo siano 
      segnalati anche con segnali visivi, per permettere la loro percezione ai 
      soggetti che utilizzano solo tale modalità percettiva. 
      2.1.4 L'INDIVIDUAZIONE DELLE 
      AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EMERGENZA L'individuazione delle azioni 
      da compiere in caso di emergenza può essere resa difficile 
      dall'inadeguatezza del sistema di comunicazione. Tale condizione può 
      spesso essere ricondotta all'eccessiva complessità del messaggio o all'uso 
      di un solo canale sensoriale (ad esempio solo acustico o solo 
      visivo). Anche in questo caso deve essere tenuta in considerazione la 
      necessità che la segnaletica di sicurezza non si esaurisca solo con la 
      cartellonistica, quindi deve essere oggetto di valutazione da parte del 
      responsabile alla sicurezza anche l'eventuale mancanza di sistemi 
      alternativi, che permettano la comunicazione in simultanea del messaggio 
      anche attraverso canali sensoriali diversi da quello 
      visivo. Oltretutto, il messaggio visivo deve essere completo e 
      semplificato, in modo da non vanificare il suo obiettivo, tenuto conto 
      delle limitate capacità di comprensione del linguaggio scritto da parte di 
      taluni soggetti (ad es., se sordi segnanti) che, tuttavia, utilizzano solo 
      il canale sensoriale visivo. 
       3 MISURE EDILIZIE ED 
      IMPIANTISTICHE 
      Le misure di tipo edilizio o 
      impiantistico devono essere necessariamente coordinate con quelle di 
      carattere gestionale, tenendo conto che queste ultime possono, in caso di 
      necessità, integrare o sostituire le altre. Le indicazioni fornite 
      nella successiva descrizione sono puramente indicative e non esaustive 
      delle soluzioni possibili e vanno sommate a quelle prescritte sia dalle 
      specifiche norme in materia di prevenzione incendi che quelle finalizzate 
      al superamento delle barriere architettoniche. 
      3.1 Le misure per facilitare la 
      mobilità Le misure finalizzate a rendere più agevole l'esodo in caso di 
      emergenza possono riguardare, anche in questo caso a puro titolo 
      esemplificativo e non esaustivo, i seguenti punti: - adeguamento dei 
      percorsi ai requisiti di complanarità della pavimentazione; - 
      adeguamento delle scale ai requisiti di comodità d'uso; - eliminazione 
      di gradini o soglie di difficile superamento, anche attraverso la 
      realizzazione di rampe; - riduzione della lunghezza dei percorsi di 
      esodo; - ampliamento dei passaggi di larghezza inadeguata; - 
      installazione di corrimano anche nei percorsi orizzontali; - 
      realizzazione di spazi calmi, ovvero di adeguata compartimentazione degli 
      ambienti, con l'obiettivo di risolvere i problemi che possono insorgere in 
      caso di esodo attraverso scale; - realizzazione di ascensori di 
      evacuazione quando l'esodo è possibile solo attraverso le scale; - 
      adeguamento degli spazi antistanti e retrostanti le porte ai requisiti di 
      complanarità della/e pavimentazione/i; - verifica della complessità 
      nell'utilizzo dei dispositivi di apertura delle uscite di sicurezza sia in 
      relazione alla loro ubicazione nel contesto del serramento, sia dello 
      sforzo da applicare (ovvero della capacità fisica degli utenti) per 
      aprirle; 
      3.2 Le misure per facilitare 
      l'orientamento Tale obiettivo si può essenzialmente raggiungere 
      integrando la cartellonistica di sicurezza con l'adozione di sistemi ad 
      essa complementari e/o alternativi, secondo il criterio stabilito anche 
      dal D.Lgs n. 493 del 1996. In particolare, dovrà essere verificato che 
      la condizione elaborata sia adeguata alle necessità di lettura ed alle 
      capacita di comprensione da parte di tutti i possibili fruitori, ivi 
      comprese le persone estranee al luogo stesso. Per quanto i sistemi di 
      comunicazione alternativi ma non in sostituzione alla cartellonistica, le 
      misure possono essere individuate, ad esempio, tra le seguenti: - 
      realizzazione di sistemi di comunicazione sonora; - realizzazione di 
      superfici in cui sono presenti riferimenti tattili; - verifica della 
      presenza di altri particolari indicatori; - verifica che la segnaletica 
      sul piano di calpestio abbia un buon contrasto acromatico e, 
      possibilmente, anche cromatico rispetto alla pavimentazione ordinaria. La 
      percezione di tale contrasto deve essere garantita nelle diverse 
      condizioni di illuminamento e su piani di calpestio in condizioni asciutte 
      e bagnate; - segnaletica luminosa e/o lampeggiante. Ove possibile 
      (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), i piani di 
      emergenza, devono essere concordati con il coinvolgimento diretto e 
      propositivo degli interessati. 
      3.2.1 LE MISURE PER FACILITARE LA 
      PERCEZIONE DELL'ALLARME E DEL PERICOLO La percezione dell'allarme può 
      avvenire attraverso segnali acustici, segnali luminosi o 
      vibrazioni. Sovente, peraltro, nei luoghi di lavoro l'allarme è 
      trasmesso attraverso segnali acustici privi di specifiche informazioni 
      relative all'evento che sta accadendo o al tipo di comportamento da 
      adottare. Pertanto, tra le misure atte a facilitare la percezione 
      dell'allarme si possono includere: - Adozione di segnali acustici 
      contenenti informazioni complete sull'oggetto della comunicazione; - 
      Installazione di impianti di segnalazione di allarme ottici; - 
      Installazione di impianti di segnalazione di allarme a vibrazione (nel 
      caso di persone che dormono o che possono non percepire i segnali ottici o 
      acustici). 
      3.2.2 LE MISURE PER FACILITARE LA 
      DETERMINAZIONE DELLE AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI 
      EMERGENZA. L'individuazione delle misure per facilitare le azioni da 
      intraprendere quando si verifica una situazione di emergenza richiede una 
      valutazione sulla capacità di comprendere i messaggi da parte delle 
      persone presenti ivi comprese le persone estranee al luogo 
      stesso. Risulta difficile, in questo caso, fornire indicazioni 
      generali, poiché i comportamenti da adottare dipendono dalle singole 
      situazioni ambientali e individuali, che possono richiedere gradi diversi 
      di complessità della risposta umana. A questo proposito, quindi, nella 
      valutazione del rischio deve essere evidenziata la congruenza tra il 
      livello di complessità del comportamento richiesto alle persone e la 
      capacità delle persone stesse, anche in rapporto alla conoscenza dei 
      luoghi e dei rischi con il coinvolgimento del responsabile alla 
      sicurezza. Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti 
      lavoratori disabili), ogni intervento deve essere concordato con il 
      coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati. Infine, come 
      richiamato al punto 2.1.4, occorre che le istruzioni siano semplificate in 
      maniera da risultare accessibili anche da parte di soggetti con inadeguata 
      conoscenza del linguaggio scritto. 
       4 MISURE ORGANIZZATIVE E 
      GESTIONALI 
      Il Decreto 10 marzo 1998 prevede 
      che, all'esito della valutazione dei rischi d'incendio e dei provvedimenti 
      intrapresi per eliminarli, ovvero ridurli, il datore di lavoro o il 
      responsabile della sicurezza del luogo adotta le necessarie misure 
      organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio, riportandole in 
      un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui 
      all'allegato VIII al decreto stesso. In tale piano dovranno essere 
      considerate le specifiche misure da porre in atto, a cura di personale 
      appositamente formato a tale scopo, per assistere le persone disabili o 
      temporaneamente incapaci a mettersi in salvo seguendo quanto indicato al 
      punto 8.3 del predetto allegato. La scelta delle misure di tipo 
      organizzativo e gestionale, quindi, dipende dalla valutazione compiuta e 
      dalle misure edilizie e impiantistiche presenti. Per questo motivo, fermo 
      restando che alcune procedure specifiche saranno oggetto di trattazione 
      nel documento indicato nel punto 1.2., è possibile fornire solo alcune 
      indicazioni di carattere generale: - ai fini dell'adozione di procedure 
      gestionali e di emergenza che siano praticabili ed idonee agli scopi, è 
      opportuno che la loro definizione avvenga, ove possibile (ad esempio, 
      quando sono già presenti lavoratori disabili), a seguito di una 
      consultazione dei diretti interessati abitualmente ivi presenti; - la 
      persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere 
      adeguatamente addestrate ad accompagnare una persona con difficoltà 
      sensoriali ed a trasmettere alla stessa, in modo chiaro e sintetico, le 
      informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi per 
      facilitare la fuga; - la persona o le persone incaricate di porgere 
      aiuto devono essere adeguatamente addestrate per agevolare i soccorritori 
      e per dare a questi i riferimenti per meglio trarre in salvo la 
      persona.
  
      5 APPENDICE 
INFORMATIVA 
      5.1 Le norme vigenti in materia 
      di abbattimento di barriere architettoniche " Legge 9 gennaio 1989, n. 
      13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle 
      barriere architettoniche negli edifici privati). " Decreto ministeriale 
      16 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
      l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e 
      di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 
      superamento e dell'eliminazione delle barriere 
architettoniche). 
      "Art. 4.6 Raccordi con la 
      normativa antincendio. Qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a 
      garantire l'accessibilità o la visitabilità deve prevedere una adeguata 
      distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per 
      contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta 
      o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere 
      preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti 
      normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in compartimenti 
      antincendio piuttosto che l'individuazione di sistemi di via d'uscita 
      costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con 
      ridotta o impedita capacità motoria. La suddivisione in compartimenti, che 
      costituiscono "luogo sicuro statico" così come definito dal D.M. 30 
      novembre 1983, recante "termini, definizioni generali e simboli grafici di 
      prevenzione incendi", pubblicato su G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983, deve 
      essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente 
      distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente 
      raggiungibili in modo autonoma da parte delle persone disabili, ove 
      attendere i soccorsi". 
      " DPR 24 luglio 1996, n. 503 
      (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
      architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici). 
      "Art. 18: Raccordi con la 
      normativa antincendio. Per i raccordi con la normativa antincendio, 
      ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via 
      d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro 
      dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236". 
      5.2 Termini e definizioni di 
      prevenzione incendi I contenuti del DM 30/11/83 (termini, definizioni 
      generali e simboli grafici di prevenzione incendi) vanno integrati con 
      specifiche definizioni successivamente introdotte da altrettanto 
      specifiche norme di prevenzione incendi. Di seguito si richiama la 
      definizione di "spazio calmo" fornita dal DM 9/4/94 (Approvazione della 
      regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio 
      delle attività ricettive turistico-alberghiere), nel DM 18/3/96 (Norme di 
      sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e nel 
      DM 19/8/96 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 
      la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e 
      di pubblico spettacolo). 
      "Spazio calmo: luogo sicuro 
      statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa 
      inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle 
      vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza 
      di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di 
      soccorsi". 
      5.3 Il DM 10 marzo 1998 Ai 
      fini delle presenti linee guida si riporta per esteso il punto 8.3 del 
      decreto, rimandando ad una sua lettura integrale per quanto concerne altri 
      aspetti qui considerati. 
      "8.3 Assistenza alle persone 
      disabili in caso di incendio 8.3.1 - Generalità 
      Il datore di lavoro deve 
      individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di 
      pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di 
      evacuazione del luogo di lavoro. Occorre altresì considerare le altre 
      persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al 
      riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in 
      stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i 
      bambini. Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di 
      emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro 
      invalidità. 
      8.3.2 - Assistenza alle persone 
      che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta Nel 
      predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una 
      adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle 
      ed a quelle con mobilità limitata. Gli ascensori non devono essere 
      utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per 
      tale scopo. Quando non sono installate idonee misure per il superamento 
      di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il 
      funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, 
      occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al 
      trasporto delle persone disabili. 
      8.3.3 - Assistenza alle persone 
      con visibilità o udito menomato o limitato Il datore di lavoro deve 
      assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di 
      percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione del luogo di 
      lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente 
      incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o 
      limitata. Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un 
      lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità 
      menomata o limitata. Nel caso di persone con udito limitato o menomato 
      esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali 
      circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti 
      l'individuo menomato. 
      8.3.4 - Utilizzo di 
      ascensori Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un 
      ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed 
      inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale 
      pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione".   | 
  
    | 
        Roma, 1 MARZO 2002 
      
 PROT. n° P244 / 4122 sott. 54/3C Allegati: 
      n° 1 
      CIRCOLARE N° 4 
      -AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO 
      SEDI 
      -AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
      PROVINCIA DI TRENTO 38100 - TRENTO 
      -AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
      PROVINCIA DI BOLZANO 39100 - BOLZANO 
      -AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
      DELLA VALLE D'AOSTA 11100 - AOSTA 
      -AL SIG. COMANDANTE DELLE SCUOLE CENTRALI 
      ANTINCENDI 00178 - CAPANNELLE-ROMA 
      -AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO STUDI ED 
      ESPERIENZE ANTINCENDI 00178 - CAPANNELLE-ROMA 
      -AI SIGG. ISPETTORI AEROPORTUALI E PORTUALI DEI 
      SERVIZI ANTINCENDI LORO SEDI 
      -AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI 
      DEI VIGILI DEL FUOCO LORO SEDI 
      -AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL 
      FUOCO LORO SEDI 
      OGGETTO: Linee guida per la valutazione 
      della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti 
      persone disabili. - 
      Come noto il D.Lgs. n° 626/94, e le successive 
      modifiche ed integrazioni, impone, tra l'altro, di predisporre un 
      documento per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. In 
      particolare il D.M. 10 marzo 1998, emanato ai sensi dell'art. 13 del 
      D.Lgs. 626/94, ha fornito elementi per la valutazione di uno specifico 
      rischio qual è appunto il rischio di incendio. Le disposizioni citate 
      richiamano l'attenzione anche sui casi in cui le persone possono essere 
      esposte a rischi particolari a causa della loro disabilità. Ciò 
      premesso, al fine di fornire ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai 
      responsabili della sicurezza, un ausilio per tenere conto nella 
      valutazione del rischio della presenza di persone con ridotte o impedite 
      capacità motorie, sensoriali o mentali, sono state elaborate, da questa 
      Amministrazione in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Persone 
      Disabili e dello loro Famiglie, le linee guida allegate alla presente 
      circolare. In tali linee guida, inoltre, sono forniti a scopo 
      esemplificativo e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal D.M. 10 
      marzo 1998, alcuni indirizzi di carattere progettuale, gestionale e di 
      intervento aventi lo scopo di migliorare il livello di sicurezza nei 
      luoghi di lavoro in relazione alla valutazione compiuta. Stante la 
      rilevanza esterna degli argomenti trattati nel documento allegato, si 
      invitano le SS.LL. a curarne la massima diffusione nell'ambito del 
      territorio di competenza, significando che questa Amministrazione 
      provvederà, altresì, alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
      Repubblica Italiana. 
      IL CAPO 
      DIPARTIMENTO (Morcone) 
      ALLEGATO 
      MINISTERO 
      DELL'INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 
      della Difesa Civile 
      Consulta Nazionale delle Persone 
      Disabili e delle loro Famiglie 
      Linee guida per la valutazione 
      della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti 
      persone disabili 
      1 INTRODUZIONE 
      1.1 Scopo Queste linee guida 
      sono state concepite nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal 
      decreto 10 marzo 1998 come ausilio ai datori di lavoro, ai professionisti 
      ed ai responsabili della sicurezza per tenere conto nella valutazione del 
      rischio della presenza (prevista dal decreto stesso), negli ambienti di 
      lavoro, di persone con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità 
      fisiche, mentali, sensoriali o motorie. In particolare, le linee guida, in 
      relazione alla valutazione del rischio ed alla conseguente scelta delle 
      misure, sono ispirate ai seguenti principi generali: - prevedere ove 
      possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), il 
      coinvolgimento degli interessati nelle diverse fasi del processo; - 
      considerare le difficoltà specifiche presenti per le persone estranee al 
      luogo di lavoro; - conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti 
      senza determinare alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori; - 
      progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano 
      organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani 
      speciali o separati da quelli degli altri lavoratori. 
      1.2 Articolazione delle linee 
      guida Secondo lo schema previsto dal D.Lgs n. 626 del 1994 e dal DM 10 
      marzo 1998, le linee guida forniscono le indicazioni necessarie per 
      svolgere una specifica analisi del rischio di incendio, indicando, a puro 
      titolo esemplificativo, alcune delle misure di tipo edilizio o 
      impiantistico che possono essere adottate per compensare i rischi 
      individuati. In tale ambito sono esposte alcune misure di carattere 
      gestionale che, integrando o sostituendo quelle edilizie ed 
      impiantistiche, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza 
      imposti dalla legge. Con un successivo documento redatto con le 
      Associazioni aderenti alla Consulta Nazionale delle Persone Disabili e 
      delle loro Famiglie saranno descritti con maggiore dettaglio, tra le altre 
      cose, i principi da tenere presente nella valutazione, i requisiti delle 
      misure individuate in queste linee guida ed alcuni suggerimenti di 
      intervento da adattare, caso per caso, alla situazione 
      riscontrata. 
       2 LA VALUTAZIONE DEL 
      RISCHIO 
      2.1 L'identificazione delle 
      caratteristiche ambientali Lo scopo della valutazione e della 
      conseguente scelta delle misure di sicurezza si intende raggiunto se nei 
      luoghi considerati risultano risolte, anche attraverso i sistemi di 
      gestione, tutte quelle condizioni che rendono difficile o impossibile alle 
      persone con limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o 
      motorie il movimento, l'orientamento, la percezione dei segnali di allarme 
      e la scelta delle azioni da intraprendere al verificarsi di una condizione 
      di emergenza. Il primo passo da compiere per conseguire tale obiettivo è 
      quello di individuare le difficoltà di carattere motorio, sensoriale o 
      cognitivo che l'ambiente può determinare, verso le quali dovrà essere 
      prestata la massima attenzione e intraprese le necessarie e adatte misure 
      di contenimento e abbattimento del rischio.. Per quanto riguarda i 
      criteri da seguire è possibile elaborare una classificazione che riguarda 
      le caratteristiche relative: - alla mobilità: - 
      all'orientamento; - alla percezione del pericolo e/o dell'allarme; - 
      all'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza. Di 
      seguito si specificano alcuni degli elementi di tipo edilizio, 
      impiantistico o gestionale che possono considerarsi rilevanti ai fini di 
      tali caratteristiche: la relativa elencazione deve essere considerata 
      puramente indicativa e non esaustiva dei problemi individuabili 
      nell'ambito del processo valutativo.
  2.1.1 LA MOBILITÀ IN CASO DI 
      EMERGENZA Gli elementi che rendono difficile la mobilità in caso di 
      emergenza possono essere individuati negli ostacoli di tipo edilizio 
      presenti nell'ambiente. In particolare, una prima sommaria elencazione può 
      comprendere: - la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi 
      orizzontali; - la non linearità dei percorsi; - la presenza di 
      passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti che possono 
      rendere tortuoso e pericoloso un percorso; - la lunghezza eccessiva dei 
      percorsi; - la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche 
      inadeguate, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello 
      dell'uscita. Insieme agli elementi puramente architettonici, possono 
      esserne considerati altri di tipo impiantistico o gestionale: - 
      presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che 
      non sono dotate di ritardo nella chiusura, al fine di consentire un loro 
      impiego e utilizzo, senza che ciò determini dei rischi nei confronti di 
      persone che necessitano di tempi più lunghi per l'attraversamento; - 
      organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in 
      modo da non determinare impedimenti ad un agevole movimento degli 
      utenti; - mancanza di misure alternative (di tipo sia edilizio che 
      gestionale) all'esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti posti 
      al piano diverso da quello dell'uscita. 
      2.1.2 L'ORIENTAMENTO IN CASO DI 
      EMERGENZA Al verificarsi di una situazione di emergenza la capacità di 
      orientamento può essere resa difficile dall'inadeguatezza della 
      segnaletica presente in rapporto all'ambiente o alla conoscenza di questo 
      da parte delle persone. La relativa valutazione deve essere svolta anche 
      tenendo conto della capacità individuale di identificare i percorsi (e le 
      porte) che conducono verso luoghi sicuri e del fatto che questi devono 
      essere facilmente fruibili anche da parte di persone estranee al 
      luogo. In tale ambito è necessario valutare anche la mancanza di misure 
      alternative (edilizie, impiantistiche o gestionali) rispetto alla 
      cartellonistica, che è basata esclusivamente sui segnali visivi. Questa, 
      infatti, viene usualmente utilizzata come unico strumento di orientamento, 
      ma costituisce solo una parte della segnaletica di sicurezza, così come 
      definita nell'art. 1.2.a del D.Lgs. 493/96, che considera la necessità di 
      elaborare modalità di segnalazione che utilizzino più canali 
      sensoriali. Infine, i segnali visivi devono poter soddisfare in pieno 
      l'esigenza di orientamento dei soggetti (es, quelli non udenti) che 
      possono avvalersi solo di questo canale sensoriale.
  2.1.3 LA 
      PERCEZIONE DELL'ALLARME E DEL PERICOLO La percezione dell'allarme o del 
      pericolo può essere resa difficile dall'inadeguatezza dei relativi sistemi 
      di segnalazione. In particolare, é frequente il caso in cui deve rientrare 
      nella valutazione la mancanza di misure alternative ai segnali acustici. 
      Inoltre, anche per quanto riguarda i segnali acustici, deve essere 
      valutato il segnale in rapporto al messaggio da trasmettere: in relazione 
      all'ambiente, ai rischi e alla conoscenza degli ambienti da parte delle 
      persone, anche il messaggio trasmesso con dispositivi sonori deve essere 
      percettibile e comprensibile da tutti ivi comprese le persone estranee al 
      luogo. È necessario, altresì, che l'allarme e il pericolo siano 
      segnalati anche con segnali visivi, per permettere la loro percezione ai 
      soggetti che utilizzano solo tale modalità percettiva. 
      2.1.4 L'INDIVIDUAZIONE DELLE 
      AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EMERGENZA L'individuazione delle azioni 
      da compiere in caso di emergenza può essere resa difficile 
      dall'inadeguatezza del sistema di comunicazione. Tale condizione può 
      spesso essere ricondotta all'eccessiva complessità del messaggio o all'uso 
      di un solo canale sensoriale (ad esempio solo acustico o solo 
      visivo). Anche in questo caso deve essere tenuta in considerazione la 
      necessità che la segnaletica di sicurezza non si esaurisca solo con la 
      cartellonistica, quindi deve essere oggetto di valutazione da parte del 
      responsabile alla sicurezza anche l'eventuale mancanza di sistemi 
      alternativi, che permettano la comunicazione in simultanea del messaggio 
      anche attraverso canali sensoriali diversi da quello 
      visivo. Oltretutto, il messaggio visivo deve essere completo e 
      semplificato, in modo da non vanificare il suo obiettivo, tenuto conto 
      delle limitate capacità di comprensione del linguaggio scritto da parte di 
      taluni soggetti (ad es., se sordi segnanti) che, tuttavia, utilizzano solo 
      il canale sensoriale visivo. 
       3 MISURE EDILIZIE ED 
      IMPIANTISTICHE 
      Le misure di tipo edilizio o 
      impiantistico devono essere necessariamente coordinate con quelle di 
      carattere gestionale, tenendo conto che queste ultime possono, in caso di 
      necessità, integrare o sostituire le altre. Le indicazioni fornite 
      nella successiva descrizione sono puramente indicative e non esaustive 
      delle soluzioni possibili e vanno sommate a quelle prescritte sia dalle 
      specifiche norme in materia di prevenzione incendi che quelle finalizzate 
      al superamento delle barriere architettoniche. 
      3.1 Le misure per facilitare la 
      mobilità Le misure finalizzate a rendere più agevole l'esodo in caso di 
      emergenza possono riguardare, anche in questo caso a puro titolo 
      esemplificativo e non esaustivo, i seguenti punti: - adeguamento dei 
      percorsi ai requisiti di complanarità della pavimentazione; - 
      adeguamento delle scale ai requisiti di comodità d'uso; - eliminazione 
      di gradini o soglie di difficile superamento, anche attraverso la 
      realizzazione di rampe; - riduzione della lunghezza dei percorsi di 
      esodo; - ampliamento dei passaggi di larghezza inadeguata; - 
      installazione di corrimano anche nei percorsi orizzontali; - 
      realizzazione di spazi calmi, ovvero di adeguata compartimentazione degli 
      ambienti, con l'obiettivo di risolvere i problemi che possono insorgere in 
      caso di esodo attraverso scale; - realizzazione di ascensori di 
      evacuazione quando l'esodo è possibile solo attraverso le scale; - 
      adeguamento degli spazi antistanti e retrostanti le porte ai requisiti di 
      complanarità della/e pavimentazione/i; - verifica della complessità 
      nell'utilizzo dei dispositivi di apertura delle uscite di sicurezza sia in 
      relazione alla loro ubicazione nel contesto del serramento, sia dello 
      sforzo da applicare (ovvero della capacità fisica degli utenti) per 
      aprirle; 
      3.2 Le misure per facilitare 
      l'orientamento Tale obiettivo si può essenzialmente raggiungere 
      integrando la cartellonistica di sicurezza con l'adozione di sistemi ad 
      essa complementari e/o alternativi, secondo il criterio stabilito anche 
      dal D.Lgs n. 493 del 1996. In particolare, dovrà essere verificato che 
      la condizione elaborata sia adeguata alle necessità di lettura ed alle 
      capacita di comprensione da parte di tutti i possibili fruitori, ivi 
      comprese le persone estranee al luogo stesso. Per quanto i sistemi di 
      comunicazione alternativi ma non in sostituzione alla cartellonistica, le 
      misure possono essere individuate, ad esempio, tra le seguenti: - 
      realizzazione di sistemi di comunicazione sonora; - realizzazione di 
      superfici in cui sono presenti riferimenti tattili; - verifica della 
      presenza di altri particolari indicatori; - verifica che la segnaletica 
      sul piano di calpestio abbia un buon contrasto acromatico e, 
      possibilmente, anche cromatico rispetto alla pavimentazione ordinaria. La 
      percezione di tale contrasto deve essere garantita nelle diverse 
      condizioni di illuminamento e su piani di calpestio in condizioni asciutte 
      e bagnate; - segnaletica luminosa e/o lampeggiante. Ove possibile 
      (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), i piani di 
      emergenza, devono essere concordati con il coinvolgimento diretto e 
      propositivo degli interessati. 
      3.2.1 LE MISURE PER FACILITARE LA 
      PERCEZIONE DELL'ALLARME E DEL PERICOLO La percezione dell'allarme può 
      avvenire attraverso segnali acustici, segnali luminosi o 
      vibrazioni. Sovente, peraltro, nei luoghi di lavoro l'allarme è 
      trasmesso attraverso segnali acustici privi di specifiche informazioni 
      relative all'evento che sta accadendo o al tipo di comportamento da 
      adottare. Pertanto, tra le misure atte a facilitare la percezione 
      dell'allarme si possono includere: - Adozione di segnali acustici 
      contenenti informazioni complete sull'oggetto della comunicazione; - 
      Installazione di impianti di segnalazione di allarme ottici; - 
      Installazione di impianti di segnalazione di allarme a vibrazione (nel 
      caso di persone che dormono o che possono non percepire i segnali ottici o 
      acustici). 
      3.2.2 LE MISURE PER FACILITARE LA 
      DETERMINAZIONE DELLE AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI 
      EMERGENZA. L'individuazione delle misure per facilitare le azioni da 
      intraprendere quando si verifica una situazione di emergenza richiede una 
      valutazione sulla capacità di comprendere i messaggi da parte delle 
      persone presenti ivi comprese le persone estranee al luogo 
      stesso. Risulta difficile, in questo caso, fornire indicazioni 
      generali, poiché i comportamenti da adottare dipendono dalle singole 
      situazioni ambientali e individuali, che possono richiedere gradi diversi 
      di complessità della risposta umana. A questo proposito, quindi, nella 
      valutazione del rischio deve essere evidenziata la congruenza tra il 
      livello di complessità del comportamento richiesto alle persone e la 
      capacità delle persone stesse, anche in rapporto alla conoscenza dei 
      luoghi e dei rischi con il coinvolgimento del responsabile alla 
      sicurezza. Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti 
      lavoratori disabili), ogni intervento deve essere concordato con il 
      coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati. Infine, come 
      richiamato al punto 2.1.4, occorre che le istruzioni siano semplificate in 
      maniera da risultare accessibili anche da parte di soggetti con inadeguata 
      conoscenza del linguaggio scritto. 
       4 MISURE ORGANIZZATIVE E 
      GESTIONALI 
      Il Decreto 10 marzo 1998 prevede 
      che, all'esito della valutazione dei rischi d'incendio e dei provvedimenti 
      intrapresi per eliminarli, ovvero ridurli, il datore di lavoro o il 
      responsabile della sicurezza del luogo adotta le necessarie misure 
      organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio, riportandole in 
      un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui 
      all'allegato VIII al decreto stesso. In tale piano dovranno essere 
      considerate le specifiche misure da porre in atto, a cura di personale 
      appositamente formato a tale scopo, per assistere le persone disabili o 
      temporaneamente incapaci a mettersi in salvo seguendo quanto indicato al 
      punto 8.3 del predetto allegato. La scelta delle misure di tipo 
      organizzativo e gestionale, quindi, dipende dalla valutazione compiuta e 
      dalle misure edilizie e impiantistiche presenti. Per questo motivo, fermo 
      restando che alcune procedure specifiche saranno oggetto di trattazione 
      nel documento indicato nel punto 1.2., è possibile fornire solo alcune 
      indicazioni di carattere generale: - ai fini dell'adozione di procedure 
      gestionali e di emergenza che siano praticabili ed idonee agli scopi, è 
      opportuno che la loro definizione avvenga, ove possibile (ad esempio, 
      quando sono già presenti lavoratori disabili), a seguito di una 
      consultazione dei diretti interessati abitualmente ivi presenti; - la 
      persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere 
      adeguatamente addestrate ad accompagnare una persona con difficoltà 
      sensoriali ed a trasmettere alla stessa, in modo chiaro e sintetico, le 
      informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi per 
      facilitare la fuga; - la persona o le persone incaricate di porgere 
      aiuto devono essere adeguatamente addestrate per agevolare i soccorritori 
      e per dare a questi i riferimenti per meglio trarre in salvo la 
      persona.
  
      5 APPENDICE 
INFORMATIVA 
      5.1 Le norme vigenti in materia 
      di abbattimento di barriere architettoniche " Legge 9 gennaio 1989, n. 
      13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle 
      barriere architettoniche negli edifici privati). " Decreto ministeriale 
      16 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
      l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e 
      di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 
      superamento e dell'eliminazione delle barriere 
architettoniche). 
      "Art. 4.6 Raccordi con la 
      normativa antincendio. Qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a 
      garantire l'accessibilità o la visitabilità deve prevedere una adeguata 
      distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per 
      contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta 
      o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere 
      preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti 
      normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in compartimenti 
      antincendio piuttosto che l'individuazione di sistemi di via d'uscita 
      costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con 
      ridotta o impedita capacità motoria. La suddivisione in compartimenti, che 
      costituiscono "luogo sicuro statico" così come definito dal D.M. 30 
      novembre 1983, recante "termini, definizioni generali e simboli grafici di 
      prevenzione incendi", pubblicato su G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983, deve 
      essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente 
      distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente 
      raggiungibili in modo autonoma da parte delle persone disabili, ove 
      attendere i soccorsi". 
      " DPR 24 luglio 1996, n. 503 
      (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
      architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici). 
      "Art. 18: Raccordi con la 
      normativa antincendio. Per i raccordi con la normativa antincendio, 
      ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via 
      d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro 
      dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236". 
      5.2 Termini e definizioni di 
      prevenzione incendi I contenuti del DM 30/11/83 (termini, definizioni 
      generali e simboli grafici di prevenzione incendi) vanno integrati con 
      specifiche definizioni successivamente introdotte da altrettanto 
      specifiche norme di prevenzione incendi. Di seguito si richiama la 
      definizione di "spazio calmo" fornita dal DM 9/4/94 (Approvazione della 
      regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio 
      delle attività ricettive turistico-alberghiere), nel DM 18/3/96 (Norme di 
      sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e nel 
      DM 19/8/96 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 
      la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e 
      di pubblico spettacolo). 
      "Spazio calmo: luogo sicuro 
      statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa 
      inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle 
      vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza 
      di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di 
      soccorsi". 
      5.3 Il DM 10 marzo 1998 Ai 
      fini delle presenti linee guida si riporta per esteso il punto 8.3 del 
      decreto, rimandando ad una sua lettura integrale per quanto concerne altri 
      aspetti qui considerati. 
      "8.3 Assistenza alle persone 
      disabili in caso di incendio 8.3.1 - Generalità 
      Il datore di lavoro deve 
      individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di 
      pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di 
      evacuazione del luogo di lavoro. Occorre altresì considerare le altre 
      persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al 
      riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in 
      stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i 
      bambini. Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di 
      emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro 
      invalidità. 
      8.3.2 - Assistenza alle persone 
      che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta Nel 
      predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una 
      adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle 
      ed a quelle con mobilità limitata. Gli ascensori non devono essere 
      utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per 
      tale scopo. Quando non sono installate idonee misure per il superamento 
      di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il 
      funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, 
      occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al 
      trasporto delle persone disabili. 
      8.3.3 - Assistenza alle persone 
      con visibilità o udito menomato o limitato Il datore di lavoro deve 
      assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di 
      percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione del luogo di 
      lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente 
      incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o 
      limitata. Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un 
      lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità 
      menomata o limitata. Nel caso di persone con udito limitato o menomato 
      esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali 
      circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti 
      l'individuo menomato. 
      8.3.4 - Utilizzo di 
      ascensori Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un 
      ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed 
      inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale 
      pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione". 
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