Ai sigg. prefetti della
Repubblica Al sig. commissario del Governo per la provincia di
Trento Al sig. commissario del governo per la provincia di
Bolzano Al sig. presidente della giunta regionale della Valle
d'Aosta Al sig. comandante delle scuole centrali antincendi Al sig.
direttore del Centro studi ed esperienze antincendi Ai signori
ispettori aeroportuali e portuali dei servizi antincendi Ai signori
ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco Ai signori
comandanti provinciali dei vigili del fuoco
Come noto il decreto legislativo
n. 626/1994, e le successive modifiche ed integrazioni, impone, tra
l'altro, di predisporre un documento per la valutazione dei rischi nei
luoghi di lavoro. In particolare il decreto ministeriale 10 marzo 1998,
emanato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 626/1994, ha
fornito elementi per la valutazione di uno specifico rischio qual e'
appunto il rischio di incendio. Le disposizioni citate richiamano
l'attenzione anche sui casi in cui le persone possono essere esposte a
rischi particolari a causa della loro disabilita'. Cio' premesso, al
fine di fornire ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili
della sicurezza, un ausilio per tenere conto nella valutazione del rischio
della presenza di persone con ridotte o impedite capacita' motorie,
sensoriali o mentali, sono state elaborate, da questa amministrazione in
collaborazione con la Consulta nazionale delle persone disabili e delle
loro famiglie, le linee guida allegate alla presente circolare. In tali
linee guida, inoltre, sono forniti a scopo esemplificativo e nell'ambito
dei criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale 10 marzo 1998,
alcuni indirizzi di carattere progettuale, gestionale e di intervento
aventi lo scopo di migliorare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro
in relazione alla valutazione compiuta. Stante la rilevanza esterna
degli argomenti trattati nel documento allegato, si invitano le SS.LL. a
curarne la massima diffusione nell'ambito del territorio di competenza,
significando che questa amministrazione provvedera', altresi', alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il capo Dipartimento dei Vigili
del fuoco del soccorso pubblico e della difesa
civile Morcone
Allegato
MINISTERO
DELL'INTERNO Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e
della difesa civile Consulta nazionale delle persone disabili e delle
loro famiglie LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO OVE SIANO PRESENTI PERSONE
DISABILI
1 INTRODUZIONE
1.1 Scopo Queste linee guida
sono state concepite nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal
decreto 10 marzo 1998 come ausilio ai datori di lavoro, ai professionisti
ed ai responsabili della sicurezza per tenere conto nella valutazione del
rischio della presenza (prevista dal decreto stesso), negli ambienti di
lavoro, di persone con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità
fisiche, mentali, sensoriali o motorie. In particolare, le linee guida, in
relazione alla valutazione del rischio ed alla conseguente scelta delle
misure, sono ispirate ai seguenti principi generali: - prevedere ove
possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), il
coinvolgimento degli interessati nelle diverse fasi del processo; -
considerare le difficoltà specifiche presenti per le persone estranee al
luogo di lavoro; - conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti
senza determinare alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori; -
progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano
organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani
speciali o separati da quelli degli altri lavoratori.
1.2 Articolazione delle linee
guida Secondo lo schema previsto dal D.Lgs n. 626 del 1994 e dal DM 10
marzo 1998, le linee guida forniscono le indicazioni necessarie per
svolgere una specifica analisi del rischio di incendio, indicando, a puro
titolo esemplificativo, alcune delle misure di tipo edilizio o
impiantistico che possono essere adottate per compensare i rischi
individuati. In tale ambito sono esposte alcune misure di carattere
gestionale che, integrando o sostituendo quelle edilizie ed
impiantistiche, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza
imposti dalla legge. Con un successivo documento redatto con le
Associazioni aderenti alla Consulta Nazionale delle Persone Disabili e
delle loro Famiglie saranno descritti con maggiore dettaglio, tra le altre
cose, i principi da tenere presente nella valutazione, i requisiti delle
misure individuate in queste linee guida ed alcuni suggerimenti di
intervento da adattare, caso per caso, alla situazione
riscontrata.
2 LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO
2.1 L'identificazione delle
caratteristiche ambientali Lo scopo della valutazione e della
conseguente scelta delle misure di sicurezza si intende raggiunto se nei
luoghi considerati risultano risolte, anche attraverso i sistemi di
gestione, tutte quelle condizioni che rendono difficile o impossibile alle
persone con limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o
motorie il movimento, l'orientamento, la percezione dei segnali di allarme
e la scelta delle azioni da intraprendere al verificarsi di una condizione
di emergenza. Il primo passo da compiere per conseguire tale obiettivo è
quello di individuare le difficoltà di carattere motorio, sensoriale o
cognitivo che l'ambiente può determinare, verso le quali dovrà essere
prestata la massima attenzione e intraprese le necessarie e adatte misure
di contenimento e abbattimento del rischio.. Per quanto riguarda i
criteri da seguire è possibile elaborare una classificazione che riguarda
le caratteristiche relative: - alla mobilità: -
all'orientamento; - alla percezione del pericolo e/o dell'allarme; -
all'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza. Di
seguito si specificano alcuni degli elementi di tipo edilizio,
impiantistico o gestionale che possono considerarsi rilevanti ai fini di
tali caratteristiche: la relativa elencazione deve essere considerata
puramente indicativa e non esaustiva dei problemi individuabili
nell'ambito del processo valutativo.
2.1.1 LA MOBILITÀ IN CASO DI
EMERGENZA Gli elementi che rendono difficile la mobilità in caso di
emergenza possono essere individuati negli ostacoli di tipo edilizio
presenti nell'ambiente. In particolare, una prima sommaria elencazione può
comprendere: - la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi
orizzontali; - la non linearità dei percorsi; - la presenza di
passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti che possono
rendere tortuoso e pericoloso un percorso; - la lunghezza eccessiva dei
percorsi; - la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche
inadeguate, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello
dell'uscita. Insieme agli elementi puramente architettonici, possono
esserne considerati altri di tipo impiantistico o gestionale: -
presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che
non sono dotate di ritardo nella chiusura, al fine di consentire un loro
impiego e utilizzo, senza che ciò determini dei rischi nei confronti di
persone che necessitano di tempi più lunghi per l'attraversamento; -
organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in
modo da non determinare impedimenti ad un agevole movimento degli
utenti; - mancanza di misure alternative (di tipo sia edilizio che
gestionale) all'esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti posti
al piano diverso da quello dell'uscita.
2.1.2 L'ORIENTAMENTO IN CASO DI
EMERGENZA Al verificarsi di una situazione di emergenza la capacità di
orientamento può essere resa difficile dall'inadeguatezza della
segnaletica presente in rapporto all'ambiente o alla conoscenza di questo
da parte delle persone. La relativa valutazione deve essere svolta anche
tenendo conto della capacità individuale di identificare i percorsi (e le
porte) che conducono verso luoghi sicuri e del fatto che questi devono
essere facilmente fruibili anche da parte di persone estranee al
luogo. In tale ambito è necessario valutare anche la mancanza di misure
alternative (edilizie, impiantistiche o gestionali) rispetto alla
cartellonistica, che è basata esclusivamente sui segnali visivi. Questa,
infatti, viene usualmente utilizzata come unico strumento di orientamento,
ma costituisce solo una parte della segnaletica di sicurezza, così come
definita nell'art. 1.2.a del D.Lgs. 493/96, che considera la necessità di
elaborare modalità di segnalazione che utilizzino più canali
sensoriali. Infine, i segnali visivi devono poter soddisfare in pieno
l'esigenza di orientamento dei soggetti (es, quelli non udenti) che
possono avvalersi solo di questo canale sensoriale.
2.1.3 LA
PERCEZIONE DELL'ALLARME E DEL PERICOLO La percezione dell'allarme o del
pericolo può essere resa difficile dall'inadeguatezza dei relativi sistemi
di segnalazione. In particolare, é frequente il caso in cui deve rientrare
nella valutazione la mancanza di misure alternative ai segnali acustici.
Inoltre, anche per quanto riguarda i segnali acustici, deve essere
valutato il segnale in rapporto al messaggio da trasmettere: in relazione
all'ambiente, ai rischi e alla conoscenza degli ambienti da parte delle
persone, anche il messaggio trasmesso con dispositivi sonori deve essere
percettibile e comprensibile da tutti ivi comprese le persone estranee al
luogo. È necessario, altresì, che l'allarme e il pericolo siano
segnalati anche con segnali visivi, per permettere la loro percezione ai
soggetti che utilizzano solo tale modalità percettiva.
2.1.4 L'INDIVIDUAZIONE DELLE
AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EMERGENZA L'individuazione delle azioni
da compiere in caso di emergenza può essere resa difficile
dall'inadeguatezza del sistema di comunicazione. Tale condizione può
spesso essere ricondotta all'eccessiva complessità del messaggio o all'uso
di un solo canale sensoriale (ad esempio solo acustico o solo
visivo). Anche in questo caso deve essere tenuta in considerazione la
necessità che la segnaletica di sicurezza non si esaurisca solo con la
cartellonistica, quindi deve essere oggetto di valutazione da parte del
responsabile alla sicurezza anche l'eventuale mancanza di sistemi
alternativi, che permettano la comunicazione in simultanea del messaggio
anche attraverso canali sensoriali diversi da quello
visivo. Oltretutto, il messaggio visivo deve essere completo e
semplificato, in modo da non vanificare il suo obiettivo, tenuto conto
delle limitate capacità di comprensione del linguaggio scritto da parte di
taluni soggetti (ad es., se sordi segnanti) che, tuttavia, utilizzano solo
il canale sensoriale visivo.
3 MISURE EDILIZIE ED
IMPIANTISTICHE
Le misure di tipo edilizio o
impiantistico devono essere necessariamente coordinate con quelle di
carattere gestionale, tenendo conto che queste ultime possono, in caso di
necessità, integrare o sostituire le altre. Le indicazioni fornite
nella successiva descrizione sono puramente indicative e non esaustive
delle soluzioni possibili e vanno sommate a quelle prescritte sia dalle
specifiche norme in materia di prevenzione incendi che quelle finalizzate
al superamento delle barriere architettoniche.
3.1 Le misure per facilitare la
mobilità Le misure finalizzate a rendere più agevole l'esodo in caso di
emergenza possono riguardare, anche in questo caso a puro titolo
esemplificativo e non esaustivo, i seguenti punti: - adeguamento dei
percorsi ai requisiti di complanarità della pavimentazione; -
adeguamento delle scale ai requisiti di comodità d'uso; - eliminazione
di gradini o soglie di difficile superamento, anche attraverso la
realizzazione di rampe; - riduzione della lunghezza dei percorsi di
esodo; - ampliamento dei passaggi di larghezza inadeguata; -
installazione di corrimano anche nei percorsi orizzontali; -
realizzazione di spazi calmi, ovvero di adeguata compartimentazione degli
ambienti, con l'obiettivo di risolvere i problemi che possono insorgere in
caso di esodo attraverso scale; - realizzazione di ascensori di
evacuazione quando l'esodo è possibile solo attraverso le scale; -
adeguamento degli spazi antistanti e retrostanti le porte ai requisiti di
complanarità della/e pavimentazione/i; - verifica della complessità
nell'utilizzo dei dispositivi di apertura delle uscite di sicurezza sia in
relazione alla loro ubicazione nel contesto del serramento, sia dello
sforzo da applicare (ovvero della capacità fisica degli utenti) per
aprirle;
3.2 Le misure per facilitare
l'orientamento Tale obiettivo si può essenzialmente raggiungere
integrando la cartellonistica di sicurezza con l'adozione di sistemi ad
essa complementari e/o alternativi, secondo il criterio stabilito anche
dal D.Lgs n. 493 del 1996. In particolare, dovrà essere verificato che
la condizione elaborata sia adeguata alle necessità di lettura ed alle
capacita di comprensione da parte di tutti i possibili fruitori, ivi
comprese le persone estranee al luogo stesso. Per quanto i sistemi di
comunicazione alternativi ma non in sostituzione alla cartellonistica, le
misure possono essere individuate, ad esempio, tra le seguenti: -
realizzazione di sistemi di comunicazione sonora; - realizzazione di
superfici in cui sono presenti riferimenti tattili; - verifica della
presenza di altri particolari indicatori; - verifica che la segnaletica
sul piano di calpestio abbia un buon contrasto acromatico e,
possibilmente, anche cromatico rispetto alla pavimentazione ordinaria. La
percezione di tale contrasto deve essere garantita nelle diverse
condizioni di illuminamento e su piani di calpestio in condizioni asciutte
e bagnate; - segnaletica luminosa e/o lampeggiante. Ove possibile
(ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), i piani di
emergenza, devono essere concordati con il coinvolgimento diretto e
propositivo degli interessati.
3.2.1 LE MISURE PER FACILITARE LA
PERCEZIONE DELL'ALLARME E DEL PERICOLO La percezione dell'allarme può
avvenire attraverso segnali acustici, segnali luminosi o
vibrazioni. Sovente, peraltro, nei luoghi di lavoro l'allarme è
trasmesso attraverso segnali acustici privi di specifiche informazioni
relative all'evento che sta accadendo o al tipo di comportamento da
adottare. Pertanto, tra le misure atte a facilitare la percezione
dell'allarme si possono includere: - Adozione di segnali acustici
contenenti informazioni complete sull'oggetto della comunicazione; -
Installazione di impianti di segnalazione di allarme ottici; -
Installazione di impianti di segnalazione di allarme a vibrazione (nel
caso di persone che dormono o che possono non percepire i segnali ottici o
acustici).
3.2.2 LE MISURE PER FACILITARE LA
DETERMINAZIONE DELLE AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI
EMERGENZA. L'individuazione delle misure per facilitare le azioni da
intraprendere quando si verifica una situazione di emergenza richiede una
valutazione sulla capacità di comprendere i messaggi da parte delle
persone presenti ivi comprese le persone estranee al luogo
stesso. Risulta difficile, in questo caso, fornire indicazioni
generali, poiché i comportamenti da adottare dipendono dalle singole
situazioni ambientali e individuali, che possono richiedere gradi diversi
di complessità della risposta umana. A questo proposito, quindi, nella
valutazione del rischio deve essere evidenziata la congruenza tra il
livello di complessità del comportamento richiesto alle persone e la
capacità delle persone stesse, anche in rapporto alla conoscenza dei
luoghi e dei rischi con il coinvolgimento del responsabile alla
sicurezza. Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti
lavoratori disabili), ogni intervento deve essere concordato con il
coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati. Infine, come
richiamato al punto 2.1.4, occorre che le istruzioni siano semplificate in
maniera da risultare accessibili anche da parte di soggetti con inadeguata
conoscenza del linguaggio scritto.
4 MISURE ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI
Il Decreto 10 marzo 1998 prevede
che, all'esito della valutazione dei rischi d'incendio e dei provvedimenti
intrapresi per eliminarli, ovvero ridurli, il datore di lavoro o il
responsabile della sicurezza del luogo adotta le necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio, riportandole in
un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui
all'allegato VIII al decreto stesso. In tale piano dovranno essere
considerate le specifiche misure da porre in atto, a cura di personale
appositamente formato a tale scopo, per assistere le persone disabili o
temporaneamente incapaci a mettersi in salvo seguendo quanto indicato al
punto 8.3 del predetto allegato. La scelta delle misure di tipo
organizzativo e gestionale, quindi, dipende dalla valutazione compiuta e
dalle misure edilizie e impiantistiche presenti. Per questo motivo, fermo
restando che alcune procedure specifiche saranno oggetto di trattazione
nel documento indicato nel punto 1.2., è possibile fornire solo alcune
indicazioni di carattere generale: - ai fini dell'adozione di procedure
gestionali e di emergenza che siano praticabili ed idonee agli scopi, è
opportuno che la loro definizione avvenga, ove possibile (ad esempio,
quando sono già presenti lavoratori disabili), a seguito di una
consultazione dei diretti interessati abitualmente ivi presenti; - la
persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere
adeguatamente addestrate ad accompagnare una persona con difficoltà
sensoriali ed a trasmettere alla stessa, in modo chiaro e sintetico, le
informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi per
facilitare la fuga; - la persona o le persone incaricate di porgere
aiuto devono essere adeguatamente addestrate per agevolare i soccorritori
e per dare a questi i riferimenti per meglio trarre in salvo la
persona.
5 APPENDICE
INFORMATIVA
5.1 Le norme vigenti in materia
di abbattimento di barriere architettoniche " Legge 9 gennaio 1989, n.
13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati). " Decreto ministeriale
16 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche).
"Art. 4.6 Raccordi con la
normativa antincendio. Qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a
garantire l'accessibilità o la visitabilità deve prevedere una adeguata
distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per
contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta
o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere
preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti
normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in compartimenti
antincendio piuttosto che l'individuazione di sistemi di via d'uscita
costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con
ridotta o impedita capacità motoria. La suddivisione in compartimenti, che
costituiscono "luogo sicuro statico" così come definito dal D.M. 30
novembre 1983, recante "termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi", pubblicato su G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983, deve
essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente
distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente
raggiungibili in modo autonoma da parte delle persone disabili, ove
attendere i soccorsi".
" DPR 24 luglio 1996, n. 503
(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
"Art. 18: Raccordi con la
normativa antincendio. Per i raccordi con la normativa antincendio,
ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via
d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236".
5.2 Termini e definizioni di
prevenzione incendi I contenuti del DM 30/11/83 (termini, definizioni
generali e simboli grafici di prevenzione incendi) vanno integrati con
specifiche definizioni successivamente introdotte da altrettanto
specifiche norme di prevenzione incendi. Di seguito si richiama la
definizione di "spazio calmo" fornita dal DM 9/4/94 (Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio
delle attività ricettive turistico-alberghiere), nel DM 18/3/96 (Norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e nel
DM 19/8/96 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e
di pubblico spettacolo).
"Spazio calmo: luogo sicuro
statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa
inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle
vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza
di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di
soccorsi".
5.3 Il DM 10 marzo 1998 Ai
fini delle presenti linee guida si riporta per esteso il punto 8.3 del
decreto, rimandando ad una sua lettura integrale per quanto concerne altri
aspetti qui considerati.
"8.3 Assistenza alle persone
disabili in caso di incendio 8.3.1 - Generalità
Il datore di lavoro deve
individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di
pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di
evacuazione del luogo di lavoro. Occorre altresì considerare le altre
persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al
riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in
stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i
bambini. Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di
emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro
invalidità.
8.3.2 - Assistenza alle persone
che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta Nel
predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una
adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle
ed a quelle con mobilità limitata. Gli ascensori non devono essere
utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per
tale scopo. Quando non sono installate idonee misure per il superamento
di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il
funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio,
occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al
trasporto delle persone disabili.
8.3.3 - Assistenza alle persone
con visibilità o udito menomato o limitato Il datore di lavoro deve
assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di
percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione del luogo di
lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente
incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o
limitata. Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un
lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità
menomata o limitata. Nel caso di persone con udito limitato o menomato
esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali
circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti
l'individuo menomato.
8.3.4 - Utilizzo di
ascensori Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un
ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed
inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale
pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione". |
Roma, 1 MARZO 2002
PROT. n° P244 / 4122 sott. 54/3C Allegati:
n° 1
CIRCOLARE N° 4
-AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO
SEDI
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI TRENTO 38100 - TRENTO
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO 39100 - BOLZANO
-AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA 11100 - AOSTA
-AL SIG. COMANDANTE DELLE SCUOLE CENTRALI
ANTINCENDI 00178 - CAPANNELLE-ROMA
-AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO STUDI ED
ESPERIENZE ANTINCENDI 00178 - CAPANNELLE-ROMA
-AI SIGG. ISPETTORI AEROPORTUALI E PORTUALI DEI
SERVIZI ANTINCENDI LORO SEDI
-AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI
DEI VIGILI DEL FUOCO LORO SEDI
-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL
FUOCO LORO SEDI
OGGETTO: Linee guida per la valutazione
della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti
persone disabili. -
Come noto il D.Lgs. n° 626/94, e le successive
modifiche ed integrazioni, impone, tra l'altro, di predisporre un
documento per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. In
particolare il D.M. 10 marzo 1998, emanato ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 626/94, ha fornito elementi per la valutazione di uno specifico
rischio qual è appunto il rischio di incendio. Le disposizioni citate
richiamano l'attenzione anche sui casi in cui le persone possono essere
esposte a rischi particolari a causa della loro disabilità. Ciò
premesso, al fine di fornire ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai
responsabili della sicurezza, un ausilio per tenere conto nella
valutazione del rischio della presenza di persone con ridotte o impedite
capacità motorie, sensoriali o mentali, sono state elaborate, da questa
Amministrazione in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Persone
Disabili e dello loro Famiglie, le linee guida allegate alla presente
circolare. In tali linee guida, inoltre, sono forniti a scopo
esemplificativo e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal D.M. 10
marzo 1998, alcuni indirizzi di carattere progettuale, gestionale e di
intervento aventi lo scopo di migliorare il livello di sicurezza nei
luoghi di lavoro in relazione alla valutazione compiuta. Stante la
rilevanza esterna degli argomenti trattati nel documento allegato, si
invitano le SS.LL. a curarne la massima diffusione nell'ambito del
territorio di competenza, significando che questa Amministrazione
provvederà, altresì, alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO
DIPARTIMENTO (Morcone)
ALLEGATO
MINISTERO
DELL'INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile
Consulta Nazionale delle Persone
Disabili e delle loro Famiglie
Linee guida per la valutazione
della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti
persone disabili
1 INTRODUZIONE
1.1 Scopo Queste linee guida
sono state concepite nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal
decreto 10 marzo 1998 come ausilio ai datori di lavoro, ai professionisti
ed ai responsabili della sicurezza per tenere conto nella valutazione del
rischio della presenza (prevista dal decreto stesso), negli ambienti di
lavoro, di persone con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità
fisiche, mentali, sensoriali o motorie. In particolare, le linee guida, in
relazione alla valutazione del rischio ed alla conseguente scelta delle
misure, sono ispirate ai seguenti principi generali: - prevedere ove
possibile (ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), il
coinvolgimento degli interessati nelle diverse fasi del processo; -
considerare le difficoltà specifiche presenti per le persone estranee al
luogo di lavoro; - conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti
senza determinare alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori; -
progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano
organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani
speciali o separati da quelli degli altri lavoratori.
1.2 Articolazione delle linee
guida Secondo lo schema previsto dal D.Lgs n. 626 del 1994 e dal DM 10
marzo 1998, le linee guida forniscono le indicazioni necessarie per
svolgere una specifica analisi del rischio di incendio, indicando, a puro
titolo esemplificativo, alcune delle misure di tipo edilizio o
impiantistico che possono essere adottate per compensare i rischi
individuati. In tale ambito sono esposte alcune misure di carattere
gestionale che, integrando o sostituendo quelle edilizie ed
impiantistiche, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza
imposti dalla legge. Con un successivo documento redatto con le
Associazioni aderenti alla Consulta Nazionale delle Persone Disabili e
delle loro Famiglie saranno descritti con maggiore dettaglio, tra le altre
cose, i principi da tenere presente nella valutazione, i requisiti delle
misure individuate in queste linee guida ed alcuni suggerimenti di
intervento da adattare, caso per caso, alla situazione
riscontrata.
2 LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO
2.1 L'identificazione delle
caratteristiche ambientali Lo scopo della valutazione e della
conseguente scelta delle misure di sicurezza si intende raggiunto se nei
luoghi considerati risultano risolte, anche attraverso i sistemi di
gestione, tutte quelle condizioni che rendono difficile o impossibile alle
persone con limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o
motorie il movimento, l'orientamento, la percezione dei segnali di allarme
e la scelta delle azioni da intraprendere al verificarsi di una condizione
di emergenza. Il primo passo da compiere per conseguire tale obiettivo è
quello di individuare le difficoltà di carattere motorio, sensoriale o
cognitivo che l'ambiente può determinare, verso le quali dovrà essere
prestata la massima attenzione e intraprese le necessarie e adatte misure
di contenimento e abbattimento del rischio.. Per quanto riguarda i
criteri da seguire è possibile elaborare una classificazione che riguarda
le caratteristiche relative: - alla mobilità: -
all'orientamento; - alla percezione del pericolo e/o dell'allarme; -
all'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza. Di
seguito si specificano alcuni degli elementi di tipo edilizio,
impiantistico o gestionale che possono considerarsi rilevanti ai fini di
tali caratteristiche: la relativa elencazione deve essere considerata
puramente indicativa e non esaustiva dei problemi individuabili
nell'ambito del processo valutativo.
2.1.1 LA MOBILITÀ IN CASO DI
EMERGENZA Gli elementi che rendono difficile la mobilità in caso di
emergenza possono essere individuati negli ostacoli di tipo edilizio
presenti nell'ambiente. In particolare, una prima sommaria elencazione può
comprendere: - la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi
orizzontali; - la non linearità dei percorsi; - la presenza di
passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti che possono
rendere tortuoso e pericoloso un percorso; - la lunghezza eccessiva dei
percorsi; - la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche
inadeguate, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello
dell'uscita. Insieme agli elementi puramente architettonici, possono
esserne considerati altri di tipo impiantistico o gestionale: -
presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che
non sono dotate di ritardo nella chiusura, al fine di consentire un loro
impiego e utilizzo, senza che ciò determini dei rischi nei confronti di
persone che necessitano di tempi più lunghi per l'attraversamento; -
organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in
modo da non determinare impedimenti ad un agevole movimento degli
utenti; - mancanza di misure alternative (di tipo sia edilizio che
gestionale) all'esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti posti
al piano diverso da quello dell'uscita.
2.1.2 L'ORIENTAMENTO IN CASO DI
EMERGENZA Al verificarsi di una situazione di emergenza la capacità di
orientamento può essere resa difficile dall'inadeguatezza della
segnaletica presente in rapporto all'ambiente o alla conoscenza di questo
da parte delle persone. La relativa valutazione deve essere svolta anche
tenendo conto della capacità individuale di identificare i percorsi (e le
porte) che conducono verso luoghi sicuri e del fatto che questi devono
essere facilmente fruibili anche da parte di persone estranee al
luogo. In tale ambito è necessario valutare anche la mancanza di misure
alternative (edilizie, impiantistiche o gestionali) rispetto alla
cartellonistica, che è basata esclusivamente sui segnali visivi. Questa,
infatti, viene usualmente utilizzata come unico strumento di orientamento,
ma costituisce solo una parte della segnaletica di sicurezza, così come
definita nell'art. 1.2.a del D.Lgs. 493/96, che considera la necessità di
elaborare modalità di segnalazione che utilizzino più canali
sensoriali. Infine, i segnali visivi devono poter soddisfare in pieno
l'esigenza di orientamento dei soggetti (es, quelli non udenti) che
possono avvalersi solo di questo canale sensoriale.
2.1.3 LA
PERCEZIONE DELL'ALLARME E DEL PERICOLO La percezione dell'allarme o del
pericolo può essere resa difficile dall'inadeguatezza dei relativi sistemi
di segnalazione. In particolare, é frequente il caso in cui deve rientrare
nella valutazione la mancanza di misure alternative ai segnali acustici.
Inoltre, anche per quanto riguarda i segnali acustici, deve essere
valutato il segnale in rapporto al messaggio da trasmettere: in relazione
all'ambiente, ai rischi e alla conoscenza degli ambienti da parte delle
persone, anche il messaggio trasmesso con dispositivi sonori deve essere
percettibile e comprensibile da tutti ivi comprese le persone estranee al
luogo. È necessario, altresì, che l'allarme e il pericolo siano
segnalati anche con segnali visivi, per permettere la loro percezione ai
soggetti che utilizzano solo tale modalità percettiva.
2.1.4 L'INDIVIDUAZIONE DELLE
AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EMERGENZA L'individuazione delle azioni
da compiere in caso di emergenza può essere resa difficile
dall'inadeguatezza del sistema di comunicazione. Tale condizione può
spesso essere ricondotta all'eccessiva complessità del messaggio o all'uso
di un solo canale sensoriale (ad esempio solo acustico o solo
visivo). Anche in questo caso deve essere tenuta in considerazione la
necessità che la segnaletica di sicurezza non si esaurisca solo con la
cartellonistica, quindi deve essere oggetto di valutazione da parte del
responsabile alla sicurezza anche l'eventuale mancanza di sistemi
alternativi, che permettano la comunicazione in simultanea del messaggio
anche attraverso canali sensoriali diversi da quello
visivo. Oltretutto, il messaggio visivo deve essere completo e
semplificato, in modo da non vanificare il suo obiettivo, tenuto conto
delle limitate capacità di comprensione del linguaggio scritto da parte di
taluni soggetti (ad es., se sordi segnanti) che, tuttavia, utilizzano solo
il canale sensoriale visivo.
3 MISURE EDILIZIE ED
IMPIANTISTICHE
Le misure di tipo edilizio o
impiantistico devono essere necessariamente coordinate con quelle di
carattere gestionale, tenendo conto che queste ultime possono, in caso di
necessità, integrare o sostituire le altre. Le indicazioni fornite
nella successiva descrizione sono puramente indicative e non esaustive
delle soluzioni possibili e vanno sommate a quelle prescritte sia dalle
specifiche norme in materia di prevenzione incendi che quelle finalizzate
al superamento delle barriere architettoniche.
3.1 Le misure per facilitare la
mobilità Le misure finalizzate a rendere più agevole l'esodo in caso di
emergenza possono riguardare, anche in questo caso a puro titolo
esemplificativo e non esaustivo, i seguenti punti: - adeguamento dei
percorsi ai requisiti di complanarità della pavimentazione; -
adeguamento delle scale ai requisiti di comodità d'uso; - eliminazione
di gradini o soglie di difficile superamento, anche attraverso la
realizzazione di rampe; - riduzione della lunghezza dei percorsi di
esodo; - ampliamento dei passaggi di larghezza inadeguata; -
installazione di corrimano anche nei percorsi orizzontali; -
realizzazione di spazi calmi, ovvero di adeguata compartimentazione degli
ambienti, con l'obiettivo di risolvere i problemi che possono insorgere in
caso di esodo attraverso scale; - realizzazione di ascensori di
evacuazione quando l'esodo è possibile solo attraverso le scale; -
adeguamento degli spazi antistanti e retrostanti le porte ai requisiti di
complanarità della/e pavimentazione/i; - verifica della complessità
nell'utilizzo dei dispositivi di apertura delle uscite di sicurezza sia in
relazione alla loro ubicazione nel contesto del serramento, sia dello
sforzo da applicare (ovvero della capacità fisica degli utenti) per
aprirle;
3.2 Le misure per facilitare
l'orientamento Tale obiettivo si può essenzialmente raggiungere
integrando la cartellonistica di sicurezza con l'adozione di sistemi ad
essa complementari e/o alternativi, secondo il criterio stabilito anche
dal D.Lgs n. 493 del 1996. In particolare, dovrà essere verificato che
la condizione elaborata sia adeguata alle necessità di lettura ed alle
capacita di comprensione da parte di tutti i possibili fruitori, ivi
comprese le persone estranee al luogo stesso. Per quanto i sistemi di
comunicazione alternativi ma non in sostituzione alla cartellonistica, le
misure possono essere individuate, ad esempio, tra le seguenti: -
realizzazione di sistemi di comunicazione sonora; - realizzazione di
superfici in cui sono presenti riferimenti tattili; - verifica della
presenza di altri particolari indicatori; - verifica che la segnaletica
sul piano di calpestio abbia un buon contrasto acromatico e,
possibilmente, anche cromatico rispetto alla pavimentazione ordinaria. La
percezione di tale contrasto deve essere garantita nelle diverse
condizioni di illuminamento e su piani di calpestio in condizioni asciutte
e bagnate; - segnaletica luminosa e/o lampeggiante. Ove possibile
(ad esempio, quando sono già presenti lavoratori disabili), i piani di
emergenza, devono essere concordati con il coinvolgimento diretto e
propositivo degli interessati.
3.2.1 LE MISURE PER FACILITARE LA
PERCEZIONE DELL'ALLARME E DEL PERICOLO La percezione dell'allarme può
avvenire attraverso segnali acustici, segnali luminosi o
vibrazioni. Sovente, peraltro, nei luoghi di lavoro l'allarme è
trasmesso attraverso segnali acustici privi di specifiche informazioni
relative all'evento che sta accadendo o al tipo di comportamento da
adottare. Pertanto, tra le misure atte a facilitare la percezione
dell'allarme si possono includere: - Adozione di segnali acustici
contenenti informazioni complete sull'oggetto della comunicazione; -
Installazione di impianti di segnalazione di allarme ottici; -
Installazione di impianti di segnalazione di allarme a vibrazione (nel
caso di persone che dormono o che possono non percepire i segnali ottici o
acustici).
3.2.2 LE MISURE PER FACILITARE LA
DETERMINAZIONE DELLE AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI
EMERGENZA. L'individuazione delle misure per facilitare le azioni da
intraprendere quando si verifica una situazione di emergenza richiede una
valutazione sulla capacità di comprendere i messaggi da parte delle
persone presenti ivi comprese le persone estranee al luogo
stesso. Risulta difficile, in questo caso, fornire indicazioni
generali, poiché i comportamenti da adottare dipendono dalle singole
situazioni ambientali e individuali, che possono richiedere gradi diversi
di complessità della risposta umana. A questo proposito, quindi, nella
valutazione del rischio deve essere evidenziata la congruenza tra il
livello di complessità del comportamento richiesto alle persone e la
capacità delle persone stesse, anche in rapporto alla conoscenza dei
luoghi e dei rischi con il coinvolgimento del responsabile alla
sicurezza. Ove possibile (ad esempio, quando sono già presenti
lavoratori disabili), ogni intervento deve essere concordato con il
coinvolgimento diretto e propositivo degli interessati. Infine, come
richiamato al punto 2.1.4, occorre che le istruzioni siano semplificate in
maniera da risultare accessibili anche da parte di soggetti con inadeguata
conoscenza del linguaggio scritto.
4 MISURE ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI
Il Decreto 10 marzo 1998 prevede
che, all'esito della valutazione dei rischi d'incendio e dei provvedimenti
intrapresi per eliminarli, ovvero ridurli, il datore di lavoro o il
responsabile della sicurezza del luogo adotta le necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio, riportandole in
un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui
all'allegato VIII al decreto stesso. In tale piano dovranno essere
considerate le specifiche misure da porre in atto, a cura di personale
appositamente formato a tale scopo, per assistere le persone disabili o
temporaneamente incapaci a mettersi in salvo seguendo quanto indicato al
punto 8.3 del predetto allegato. La scelta delle misure di tipo
organizzativo e gestionale, quindi, dipende dalla valutazione compiuta e
dalle misure edilizie e impiantistiche presenti. Per questo motivo, fermo
restando che alcune procedure specifiche saranno oggetto di trattazione
nel documento indicato nel punto 1.2., è possibile fornire solo alcune
indicazioni di carattere generale: - ai fini dell'adozione di procedure
gestionali e di emergenza che siano praticabili ed idonee agli scopi, è
opportuno che la loro definizione avvenga, ove possibile (ad esempio,
quando sono già presenti lavoratori disabili), a seguito di una
consultazione dei diretti interessati abitualmente ivi presenti; - la
persona o le persone incaricate di porgere aiuto devono essere
adeguatamente addestrate ad accompagnare una persona con difficoltà
sensoriali ed a trasmettere alla stessa, in modo chiaro e sintetico, le
informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi per
facilitare la fuga; - la persona o le persone incaricate di porgere
aiuto devono essere adeguatamente addestrate per agevolare i soccorritori
e per dare a questi i riferimenti per meglio trarre in salvo la
persona.
5 APPENDICE
INFORMATIVA
5.1 Le norme vigenti in materia
di abbattimento di barriere architettoniche " Legge 9 gennaio 1989, n.
13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati). " Decreto ministeriale
16 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche).
"Art. 4.6 Raccordi con la
normativa antincendio. Qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a
garantire l'accessibilità o la visitabilità deve prevedere una adeguata
distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per
contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta
o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere
preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti
normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in compartimenti
antincendio piuttosto che l'individuazione di sistemi di via d'uscita
costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con
ridotta o impedita capacità motoria. La suddivisione in compartimenti, che
costituiscono "luogo sicuro statico" così come definito dal D.M. 30
novembre 1983, recante "termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi", pubblicato su G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983, deve
essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente
distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente
raggiungibili in modo autonoma da parte delle persone disabili, ove
attendere i soccorsi".
" DPR 24 luglio 1996, n. 503
(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
"Art. 18: Raccordi con la
normativa antincendio. Per i raccordi con la normativa antincendio,
ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via
d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236".
5.2 Termini e definizioni di
prevenzione incendi I contenuti del DM 30/11/83 (termini, definizioni
generali e simboli grafici di prevenzione incendi) vanno integrati con
specifiche definizioni successivamente introdotte da altrettanto
specifiche norme di prevenzione incendi. Di seguito si richiama la
definizione di "spazio calmo" fornita dal DM 9/4/94 (Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio
delle attività ricettive turistico-alberghiere), nel DM 18/3/96 (Norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e nel
DM 19/8/96 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e
di pubblico spettacolo).
"Spazio calmo: luogo sicuro
statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa
inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle
vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza
di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di
soccorsi".
5.3 Il DM 10 marzo 1998 Ai
fini delle presenti linee guida si riporta per esteso il punto 8.3 del
decreto, rimandando ad una sua lettura integrale per quanto concerne altri
aspetti qui considerati.
"8.3 Assistenza alle persone
disabili in caso di incendio 8.3.1 - Generalità
Il datore di lavoro deve
individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di
pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di
evacuazione del luogo di lavoro. Occorre altresì considerare le altre
persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al
riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in
stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i
bambini. Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di
emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro
invalidità.
8.3.2 - Assistenza alle persone
che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta Nel
predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una
adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle
ed a quelle con mobilità limitata. Gli ascensori non devono essere
utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per
tale scopo. Quando non sono installate idonee misure per il superamento
di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il
funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio,
occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al
trasporto delle persone disabili.
8.3.3 - Assistenza alle persone
con visibilità o udito menomato o limitato Il datore di lavoro deve
assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di
percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione del luogo di
lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente
incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o
limitata. Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un
lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità
menomata o limitata. Nel caso di persone con udito limitato o menomato
esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali
circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti
l'individuo menomato.
8.3.4 - Utilizzo di
ascensori Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un
ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed
inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale
pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione".
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